La Sicurezza sul Lavoro può essere supportata dallo sviluppo di Modelli Organizzativi di Gestione.
Il Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 recepisce le procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della Sicurezza sul Lavoro nelle piccole e medie imprese – ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.- come approvate dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013.
Il documento della Commissione e il Decreto hanno lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa.
In particolare, i modelli organizzativi di gestione devono essere adottati in modo tale da assicurare un sistema aziendale che adempi a tutti gli obblighi giuridici relativi:
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Gli aspetti cruciali che differenziano il modello da un mero documento di valutazione di rischi sono:
- la necessaria vigilanza sull’adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
- le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate;
- la necessità di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- l’individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il modello, teso a escludere la responsabilità societaria, è caratterizzato anche dal sistema di vigilanza che culmina nella previsione di sanzioni per le inottemperanze e nell’affidamento di poteri disciplinari all’organismo di vigilanza interno.