Il Corso Antincendio mira a fornire una formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza.
Il nostro Corso Antincendio viene erogato secondo quanto descritto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998, fornendo i contenuti minimi essenziali che garantiscono un’ottima preparazione degli addetti alle emergenze. Ciò avviene grazie al personale esperto, agli ottimi supporti informativi e alle prove pratiche di spegnimento incendio.
NFORMAZIONI UTILI
La Classificazione dei luoghi di lavoro per il rischio incendio:
Attività a rischio incendio elevato
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all’allegato I al D.M. 10/03/1998. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni
- fabbriche e depositi di esplosivi
- centrali termoelettriche
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
- impianti e laboratori nucleari
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
- alberghi con oltre 200 posti letto
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
- uffici con oltre 1000 dipendenti
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi
Attività a rischio incendio medio
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
- i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto
Attività a rischio incendio basso
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.